Gestisci i post organici, gli annunci a pagamento e i post collaborativi. Puoi vedere solo le analisi relative ai post avviati dalla tua pagina. Per saperne di più
3s •3 settimane fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
📌 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲: 𝗶 𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗲𝘀𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗴𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi la 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗻. 𝟲/𝗘: documento che offre un inquadramento sistematico del regime e chiarisce alcuni dei principali dubbi interpretativi e applicativi in materia di adempimento collaborativo. Il documento è diviso in una parte generale ed una speciale. Tra i temi affrontati -> 𝗻𝗼𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗧𝗮𝘅 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗙𝗿𝗮𝗺𝗲𝘄𝗼𝗿𝗸, 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲, 𝗿𝘂𝗼𝗹𝗼 𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗮𝘅 𝗥𝗶𝘀𝗸 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿, 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗲𝗱 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗮𝗹𝗶. hashtag#CooperativeCompliancehashtag#TaxControlFrameworkhashtag#TaxGovernancehashtag#TCFhashtag#STThashtag#TognoloTaxFirm
Il documento è stato caricato
Organic impressions:
976 impressioni
Ottieni fino a 66.712 impressioni in più promuovendo questo post.
4s •0 mesi fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 𝗧𝗮𝘅 (𝗗𝗦𝗧): 𝗻𝗼𝗻 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗲 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 Con la sentenza n. 292/1/26, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano si è pronunciata su una delle prime controversie di merito riguardanti l’ambito applicativo della DST. La questione ha riguardato il confine tra 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗲 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗮 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗶𝗮𝘁𝘁𝗮𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮. Secondo la Corte, ai fini dell’applicazione della DST. non è sufficiente che i prodotti siano commercializzati attraverso un’interfaccia digitale o provengano da una pluralità di fornitori: è necessario che la piattaforma svolga concretamente una funzione di collegamento e intermediazione tra una pluralità di utenti. Quando il gestore interviene direttamente quale venditore nei confronti del cliente finale, il sito rappresenta il semplice canale attraverso cui viene esercitata l’attività commerciale e i relativi ricavi possono risultare estranei alla DST. La pronuncia valorizza, quindi, la 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, rendendo necessario verificare concretamente: – chi conclude il contratto con il cliente; – chi determina il prezzo; – chi esercita le funzioni commerciali essenziali; – chi sopporta il rischio di inventario e gli altri rischi dell’operazione. Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dal fatto che la stessa impresa può svolgere, attraverso il medesimo sito, attività fiscalmente differenti: soggette alla DST per alcuni flussi di ricavi ed escluse per altri. Il tema è stato approfondito daGiuseppe D'Amicoe dall’amica e collega Avv.Ana Paula PavanellosuEutekne. hashtag#DigitalServicesTaxhashtag#DSThashtag#TaxLawhashtag#FiscalitàDigitalehashtag#Ecommercehashtag#Marketplacehashtag#DirittoTributario#Tax#Studiotributariotognolo
Attiva per visualizzare un’immagine più grande,
Organic impressions:
1.011 impressioni
Ottieni fino a 66.712 impressioni in più promuovendo questo post.
1m •1 mese fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐞 𝐓𝐚𝐱 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐰𝐨𝐫𝐤: 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐨 🛡️ Nel transfer pricing, disporre di una buona documentazione è importante, ma non basta. In tale contesto, il 𝐓𝐚𝐱 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐰𝐨𝐫𝐤 consente di superare una gestione “prevalentemente documentale” e di ricondurre il rischio TP nell’ambito del complessivo sistema di controllo interno. La TP policy diventa così parte integrante della Risk Control Matrix e si traduce in 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐢 relativi a: - mappatura delle operazioni infragruppo; - valutazione preventiva dei rischi; - monitoraggio della coerenza tra policy adottata e l’effettiva operatività aziendale; - attivazione di adeguati flussi informativi tra la funzione fiscale e le altre funzioni interne coinvolte. 💡 La documentazione TP non rappresenta, quindi, un mero adempimento, ma diviene il risultato di un sistema di controllo strutturato, integrato e già operativo. L’argomento è stato approfondito daPatrizio De Matteissulla Rivista della Guardia di finanza, n. 3/2026, a cui va un sentito ringraziamento. hashtag#Taxhashtag#TaxControlFrameworkhashtag#TransferPricinghashtag#TaxGovernancehashtag#CooperativeCompliancehashtag#FiscalitàInternazionalehashtag#TognoloTaxFirmhashtag#STT
Attiva per visualizzare un’immagine più grande,
Organic impressions:
2.794 impressioni
Ottieni fino a 510 clic in più promuovendo questo post.
1m •1 mese fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
🧱 𝐍𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐭𝐚𝐬𝐬𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐀𝐝𝐄-𝐎𝐈𝐂 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐓𝐚𝐱 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐰𝐨𝐫𝐤 Con il Provvedimento del 6 luglio 2026 n. 200904, l’Agenzia delle Entrate ha approvato ulteriori istruzioni per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili, integrando le linee guida TCF. Le nuove schede riguardano le seguenti due casistiche: 🔹 𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐨-𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞 detenute da società OIC adopter, 🔹 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝’𝐮𝐬𝐨 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧’𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚, es. una tratta di fibra ottica. Per le cripto-attività, il focus è sulla distinzione tra componenti valutative fiscalmente irrilevanti e componenti realizzative. Per i diritti d’uso infrastrutturali, il focus è sulla corretta qualificazione del contratto e l’imputazione per competenza del costo. 💡 Un ulteriore passo verso un panorama fiscale sempre più integrato tra fiscalità, bilancio e processi aziendali. hashtag#TCFhashtag#AdempimentoCollaborativohashtag#RischioFiscalehashtag#Taxhashtag#OIChashtag#TognoloTaxFirmhashtag#STT Al seguente link è possibile approfondire le tematiche àhttps://lnkd.in/eC-9tp75
1m •1 mese fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
𝐑𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐭𝐢: 𝐧𝐨𝐧 𝐛𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚, 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐭𝐚̀. Il regime impatriati ha l’obiettivo di attrarre in Italia 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨, ma non può essere utilizzato quando il rientro avviene in sostanziale continuità con il precedente rapporto di lavoro. 📌 La 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐧. 𝟔𝟒𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟔 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano chiarisce alcuni punti importanti: ➡️ non è sufficiente il solo 𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚; ➡️ non basta l’𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐀𝐈𝐑𝐄; ➡️ non è decisiva, da sola, la sottoscrizione di un 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨; ➡️ occorre verificare, in concreto, se il rientro segni una 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚. Un principio particolarmente rilevante nei casi di: 🔹 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐜𝐜𝐨; 🔹𝐭𝐫𝐚𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨; 🔹rientro presso società appartenenti al 𝐦𝐞𝐝𝐞𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨. Giuseppe D'Amicoha analizzato il caso suItaliaOggidel 4 luglio 2026. hashtag#Impatriatihashtag#Fiscalitàhashtag#Taxhashtag#FiscalitàInternazionalehashtag#Lavorohashtag#StudioTognolo
Attiva per visualizzare un’immagine più grande,
Organic impressions:
1.858 impressioni
Ottieni fino a 250.000 impressioni in più promuovendo questo post.
2m •2 mesi fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
L’articolo prende spunto dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 56/13/26 del 7 gennaio 2026 che ha affrontato il tema della corretta qualificazione delle attività di 𝐬𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐬𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞 ai fini dell’agevolazione 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐝’𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐑&𝐒. La decisione offre un’importante occasione per riflettere su alcuni aspetti: ✅ lo sviluppo software non può essere considerato automaticamente attività di ricerca e sviluppo agevolabile; ✅ non sono sufficienti, di per sé, personalizzazioni, adattamenti, configurazioni o miglioramenti funzionali di tecnologie già disponibili; ✅ ai fini dell’agevolazione occorre dimostrare un effettivo avanzamento tecnico-scientifico, caratterizzato da originalità, creatività e incertezza tecnologica; ✅ nei contenziosi R&S assume un ruolo decisivo la prova tecnica del progetto: documentazione di sviluppo, test, benchmark, criticità affrontate e risultati conseguiti; ✅ resta particolarmente delicata la distinzione tra credito “inesistente” e credito “non spettante”, soprattutto nei casi in cui l’attività sia stata effettivamente svolta, ma risulti controversa la sua qualificazione ai fini dell’agevolazione. Un tema di grande rilievo per imprese, professionisti e gruppi societari che investono in innovazione e che richiede una valutazione tecnica e documentale sempre più attenta L’argomento è stato approfondito dall’Avv.Giuseppe D'Amicoe dalla Dott.ssaQunyan Ji, sulla rivistaEutekne“La gestione straordinaria delle imprese 3/2026”. Un ringraziamento a tutta la redazione diEuteknee al direttore scientifico Dott.Luca Miele. hashtag#taxhashtag#dirittotributariohashtag#ricercaesviluppohashtag#creditoimpostahashtag#softwarehashtag#innovazionehashtag#contenziosotributariohashtag#agevolazionifiscalihashtag#pianificazionefiscale
Attiva per visualizzare un’immagine più grande,
Organic impressions:
1.266 impressioni
Ottieni fino a 250.000 impressioni in più promuovendo questo post.
2m •2 mesi fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
📚 𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶 𝗜𝗩𝗔: 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗶 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 La scadenza dei termini di accertamento IVA 𝗻𝗼𝗻 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗱𝗶𝘀𝗰𝗲 all’Amministrazione finanziaria di contestare la sussistenza di un credito esposto in dichiarazione, quando il contribuente 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 idonea a provarne i fatti costitutivi. ⚖️ La CGT I° di Roma ha confermato il diniego parziale di rimborso IVA richiesto da una società in amministrazione straordinaria, valorizzando i seguenti principi: - l’esposizione del credito in dichiarazione 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝘀𝗲́ 𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲; - l’inerzia dell’Ufficio 𝗻𝗼𝗻 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘃𝗮𝗹𝗲 a riconoscimento implicito del credito; - il contribuente deve conservare la documentazione giustificativa anche in caso di riporto del credito a nuovo nelle annualità successive. 📌 In assenza di prova dell’effettiva esistenza del credito, l’intangibilità della dichiarazione non basta a “cristallizzare” il diritto al rimborso, né può trasformare la dichiarazione stessa in titolo costitutivo di un credito fittizio 📰Patrizio De Matteisha approfondito il tema nell’articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore del 29 giugno 2026. hashtag#IVAhashtag#Contenziosohashtag#Giurisprudenzahashtag#TognoloTaxFirmhashtag#STT
Attiva per visualizzare un’immagine più grande,
Organic impressions:
516 impressioni
Ottieni fino a 250.000 impressioni in più promuovendo questo post.
3m •3 mesi fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗥&𝗦: 𝗜𝗹 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗙𝗿𝗮𝘀𝗰𝗮𝘁𝗶, 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮 𝗺𝗲𝘁𝗼𝗱𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 ⚖️ La CGT di primo grado di Milano, con la sentenza n. 1098/2026, affronta il tema del disconoscimento del credito R&S e stabilisce che: -la “novità” va valutata secondo le norme vigenti nel periodo in cui l’impresa ha operato, non con criteri tecnici successivi e più restrittivi; -nel caso esaminato, le attività riguardavano nuovi materiali, combinazioni di tessuti e soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale; -il Manuale di Frascati non è una fonte normativa ma uno strumento metodologico, La Corte si discosta dall’imposizione restrittiva dell’Agenzia e chiarisce che le attività risultano innovative anche se inserite in un contesto evolutivo e migliorativo, non necessariamente di radicale discontinuità. 👉 Per le imprese, resta fondamentale documentare bene progetti, obiettivi e attività svolte. La sentenza è stata analizzata e commentata daGiuseppe D'AmicosuIl Sole 24 Oredel 4 maggio 2026. hashtag#RicercaESviluppohashtag#CreditoImpostahashtag#Taxhashtag#ContenziosoTributariohashtag#Innovazione
3m • Modificato •3 mesi fa • Modificato • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
L’articolo prende spunto dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 4212/13/25 del 28 ottobre 2025, che ha escluso 𝗹𝗮 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻’𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗰𝗮𝘀𝗵 𝗼𝘂𝘁, valorizzando la presenza di concrete ragioni economiche e organizzative. La decisione offre un’importante occasione per riflettere su alcune tematiche: ✅ il leverage cash out non può essere considerato automaticamente elusivo; ✅ il mero conseguimento di un risparmio d’imposta non integra, di per sé, abuso del diritto; ✅ l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare l’assenza di sostanza economica e l’essenzialità del vantaggio fiscale; ✅ la libertà di iniziativa economica consente al contribuente di scegliere, tra più opzioni legittime, quella fiscalmente meno onerosa. Un tema di particolare rilievo per imprese, professionisti e gruppi societari impegnati in operazioni straordinarie che è stata approfondito daGiuseppe D'Amicoe dalla collega amicaAna Paula Pavanellosulla rivistaEutekne“𝙡𝙖 𝙜𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙤𝙧𝙙𝙞𝙣𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚 𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟲”. Un ringraziamento a tutta la redazione diEuteknee al direttore scientifico Dott.Luca Miele hashtag#taxhashtag#dirittotributariohashtag#abusodeldirittohashtag#leveragecashouthashtag#operazionistraordinariehashtag#pianificazionefiscalehashtag#contenziosotributario
4m •4 mesi fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
📌𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐑&𝐒: 𝐧𝐨𝐧 𝐛𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐢𝐥 “𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚” Con la 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐧. 378/2026, la CGT di Milano conferma un punto centrale: 💡 il credito d’imposta R&S richiede un reale 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐞, non essendo sufficienti miglioramenti interni o adattamenti di soluzioni già esistenti; 🔍 è necessario dimostrare la presenza di una 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐨 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚 reale, non risolvibile con conoscenze già consolidate; 👉 la 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚 deve essere puntuale e sostanziale, non meramente descrittiva o generica. ⚖️ Centrale è anche il valore della 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞, la cui inadeguatezza - per carenza o insussistenza - può condurre alla qualificazione del credito come 𝐢𝐧𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞, con impatti sui termini di accertamento Si tratta di un’ulteriore conferma di un approccio 𝐫𝐢𝐠𝐨𝐫𝐨𝐬𝐨 𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 nella valutazione dei crediti R&S. La sentenza è stata analizzata e commentata daPatrizio De MatteiseAlessandro BecuccisuItaliaOggidel 15 aprile 2026. hashtag#RicercaESviluppohashtag#CreditoImpostahashtag#Innovazionehashtag#Fiscalitàhashtag#Taxhashtag#Impresehashtag#R&S
Attiva per visualizzare un’immagine più grande,
Organic impressions:
2.454 impressioni
Ottieni fino a 250.000 impressioni in più promuovendo questo post.
5m •5 mesi fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
📌 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁-𝘂𝗽 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲: 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝘁𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗳𝗮𝗿 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲. Con la 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟮𝟭𝟱/𝟮𝟬𝟮𝟲, la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado di Milano ha analizzato un tema pratico per chi investe in start-up innovative e chiarito che: · l’iscrizione nel registro speciale (pur costituendo una condizione necessaria per l’accesso al beneficio) ha natura di 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀-𝗻𝗼𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮; · la 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶 della start-up resta demandata all’autorità giudiziaria; · eventuali 𝗿𝗶𝘁𝗮𝗿𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗱𝗲𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲; · è determinante che la domanda sia stata presentata 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 e che sussistano i 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶. Una decisione che rafforza il principio - sempre più centrale nella giurisprudenza - della 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 nell’accesso agli incentivi fiscali. Sul tema,Giuseppe D'Amicoha scritto sulIl Sole 24 Oredel 9 Marzo 2026. hashtag#startuphashtag#dirittotributariohashtag#fiscohashtag#innovazionehashtag#agevolazionifiscali
6m • Modificato •6 mesi fa • Modificato • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
🔎𝗥𝗲𝗴𝗶𝗺𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮𝘁𝗶: 𝗻𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗲 𝗻𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁𝗮̀ 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 Una recente sentenza della CGT di primo grado di Milano (n. 4039/2025) fornisce indicazioni di particolare interesse per professionisti e aziende con mobilità internazionale: 📌𝗜𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗻𝗼𝗻 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 La residenza fiscale estera può essere dimostrata sulla base dei criteri convenzionali (es. certificazione dell’autorità fiscale estera), anche in assenza di iscrizione all’AIRE. 📌𝗗𝗶𝘀𝘁𝗮𝗰𝗰𝗼 𝗲 𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗹𝘂𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗶𝗹 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 Il rientro in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero in continuità con un precedente rapporto (distacco) non è automaticamente ostativo. 📌𝗡𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗮 “𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁𝗮̀ 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮” 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 L’art. 16 non lo richiede espressamente; pertanto, tale requisito non può essere introdotto in via interpretativa. Il passaggio centrale della decisione è chiaro: 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗹 𝗱𝗮𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗮𝘀𝘀𝗶 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 quando quest’ultima introduce condizioni non previste dalla legge. Sull’argomento hanno scrittoGiuseppe D'AmicoeMarco LovatisuItaliaOggidel 4 febbraio 2026.
6m • Modificato •6 mesi fa • Modificato • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗱’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗥&𝗦: 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝟴 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝘀𝗲 𝗶𝗹 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗲̀ 𝗶𝗻𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲 La CGT di primo grado di Milano (sent. n. 378/2026) ha stabilito che l’atto di recupero del credito d’imposta per ricerca e sviluppo è tempestivo se notificato entro otto anni dall’utilizzo in compensazione, quando il credito risulta inesistente o privo dei presupposti sostanziali richiesti dalla norma. Nel caso esaminato: -parte del credito era riferita ad attività non rispondenti ai requisiti di novità e sistematicità; -alcune attività risultavano già concluse negli anni precedenti; -le modifiche effettuate erano considerate semplici miglioramenti non significativi; -il parere del MISE è stato ritenuto facoltativo e non obbligatorio. La Corte ha richiamato i criteri del Manuale di Frascati e l’orientamento della Cassazione (n. 34419/2023), confermando che non tutte le attività innovative dell’impresa rientrano automaticamente nell’agevolazione. Una pronuncia che ribadisce la centralità dei requisiti sostanziali nella corretta fruizione del credito R&S. Sull’argomento,Giuseppe D'Amicoe la collega e amicaAna Paula Pavanellohanno scritto suItaliaOggidel 19 febbraio 2026 hashtag#CreditoImpostahashtag#RicercaESviluppohashtag#Fiscalitàhashtag#ContenziosoTributario
Attiva per visualizzare un’immagine più grande,
Organic impressions:
2.094 impressioni
Ottieni fino a 250.000 impressioni in più promuovendo questo post.
6m •6 mesi fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
⚖️ 𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗱’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗲 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗵𝗶 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶: 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮. L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, o l’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero, 𝗻𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗱’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲 𝗴𝗶𝗮̀ 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni. È quanto affermato dalla sentenza n. 361/1/2025 della CGT di Teramo che rafforza il principio di 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮. Nel merito, i giudici - richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità - hanno affermato che l’Amministrazione finanziaria 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝗿𝗲 𝗺𝗲𝗿𝗶 𝗶𝗻𝗮𝗱𝗲𝗺𝗽𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶 quando ciò comporti la violazione degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano. Sull’argomento, ha scrittoGiuseppe D'AmicosulIl Sole 24 Oreore del 9 febbraio 2026.
Attiva per visualizzare un’immagine più grande,
Organic impressions:
2.160 impressioni
Ottieni fino a 250.000 impressioni in più promuovendo questo post.
6m •6 mesi fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
📌 𝗧𝗮𝘅 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗙𝗿𝗮𝗺𝗲𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗼𝗽𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲: 𝗮𝗹 𝘃𝗶𝗮 𝗹’𝗮𝗱𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗮𝗯𝗯𝗮𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 “𝗹𝗮𝗿𝗴𝗲” Con il 𝗽𝗿𝗼𝘃𝘃𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝟯 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲, l’Agenzia delle Entrate rende pienamente operativo il regime opzionale di adozione del Tax Control Framework 👉 In sintesi: · il regime è rivolto alle imprese che 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 per la Cooperative Compliance, ma scelgono di dotarsi di un sistema strutturato di gestione del rischio fiscale; · l’adesione avviene tramite 𝗮𝗽𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼, con istruttoria svolta presso l’Ufficio Adempimento Collaborativo e analisi dei singoli interpelli presso le strutture territoriali dell’AdE; · previsti 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗮𝗹𝗶: niente sanzioni (anche penali) sui rischi fiscali preventivamente comunicati via interpello, in assenza di frode o simulazione. 🎯 È un intervento importante che consente anche alle imprese di minori dimensioni di adottare un modello di 𝘁𝗮𝘅 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮, con conseguenti 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶 sul piano sanzionatorio, 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 a un futuro accesso al regime di Cooperative Compliance. Al seguente link maggiori dettagli ➡️ https://lnkd.in/dcxyXqvn hashtag#TaxControlFrameworkhashtag#TCFhashtag#Compliancehashtag#Governancehashtag#Taxhashtag#RiskManagementhashtag#STThashtag#StudioTributarioTognolo
7m •7 mesi fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
📌 𝗧𝗖𝗙 𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶: 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗔𝗱𝗘 Con provvedimento dell’AdE prot. n. 33977/2026 sono state approvate 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 delle Linee guida sul 𝗧𝗮𝘅 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗙𝗿𝗮𝗺𝗲𝘄𝗼𝗿𝗸. Le nuove indicazioni, frutto del lavoro del 𝘁𝗮𝘃𝗼𝗹𝗼 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗔𝗱𝗘–𝗢𝗜𝗖 istituito ad ottobre 2024, riguardano la 𝗺𝗮𝗽𝗽𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗿𝗶𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 e si affiancano alle casistiche già pubblicate ad agosto 2025. In particolare, si tratta: ➡️ 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗼𝗻 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 (𝗜𝗙𝗥𝗦): chiarimenti sulla 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗼𝗱𝗮𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲; ➡️ 𝗦𝘁𝗼𝗰𝗸 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 / 𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁 (𝗢𝗜𝗖): trattamento 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗲 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲 per i soggetti OIC adopter. 🔎Il provvedimento conferma la sinergia operativa tra OIC e Agenzia delle Entrate e rappresenta un ulteriore passo in avanti verso un tax risk assessment sempre più strutturato e integrato, in cui l’allineamento tra principi contabili e presidio del rischio fiscale assume un ruolo centrale. Al seguente link maggiori dettagli➡️https://lnkd.in/ddGmdKGc hashtag#TCFhashtag#AdempimentoCollaborativohashtag#CooperativeCompliancehashtag#IFRShashtag#OIC#262hashtag#STThashtag#StudioTributarioTognolo
7m •7 mesi fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
📌𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗱’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼: 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 Con la sentenza n. 4948/2025, la CGT di Milano afferma un rilevante principio in materia di credito d’imposta per le imposte pagate all'estero: 💡 il riconoscimento del credito di cui all'art. 165 TUIR presuppone una 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼, indipendente dal suo inquadramento formale. 🔍 La Corte ha sottolineato come rilevino la 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝘃𝗼𝗹𝘁𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲 𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗼, escludendo il rilievo determinante della qualificazione attribuita dall’Amministrazione finanziaria. Nel caso esaminato, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, è stata esclusa l’applicazione dell’art. 20 (“Insegnanti e ricercatori”) della Convenzione Italia–Cina, con riconduzione del reddito all’art. 15 (“lavoro subordinato”) e conseguente spettanza del credito d’imposta. ⚖️ La pronuncia si inserisce nel solco di un 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝗰𝗰𝗶𝗼 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 nell’interpretazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. La sentenza è stata analizzata e commentata daAndrea MillaniePatrizio De MatteissuItaliaOggidel 6 gennaio 2026.
Il documento è stato caricato
Organic impressions:
1.663 impressioni
Ottieni fino a 250.000 impressioni in più promuovendo questo post.
8m •8 mesi fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
📚 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗼𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 ⚖️ La sentenza n. 2766/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ribadisce che 𝗹’𝗼𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗶𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗼 negli accertamenti per 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶: 🔹 L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare - con elementi specifici e circostanziati - la natura fittizia delle operazioni; 🔹 Il contribuente, a sua volta, deve fornire una prova contraria, concreta e documentata. Nel caso in esame, l’impianto accusatorio si fondava su un 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗺𝗮𝗶 𝗱𝗲𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼 - una carenza solo in apparenza formale, non sanata dai successivi avvisi di accertamento, anch’essi privi di elementi oggettivi idonei a dimostrare l’artificiosità delle operazioni. 💼 La difesa, invece, ha prodotto documentazione puntuale, ritenuta idonea a dimostrare la reale esistenza delle operazioni. Rilevante, anche, 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗼 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲, che — pur senza efficacia preclusiva — ha rappresentato un elemento favorevole a sostegno della tesi difensiva. 📊 Infine, la decisione ha 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 a favore dei soci. 🔍 𝗜𝗻 𝘀𝗶𝗻𝘁𝗲𝘀𝗶: la sentenza riafferma la necessità di fondare ogni recupero su prove effettive e non su automatismi. La tematica è stata analizzata e commentata daGiuseppe D'Amicoche ha scritto sulIl Sole 24 Oredel 15 dicembre 2025.
Il documento è stato caricato
Organic impressions:
815 impressioni
Ottieni fino a 66.712 impressioni in più promuovendo questo post.
10m •10 mesi fa • Visibile a tutti su LinkedIn e altrove
🔍 Il 𝐓𝐚𝐱 𝐑𝐢𝐬𝐤 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐦𝐞𝐧𝐭 è lo strumento necessario per identificare, valutare e quantificare i rischi fiscali potenziali. 💡 Attraverso la mappatura approfondita dei rischi fiscali, le imprese che lo adottano, individuano le aree dì maggiore debolezza e creano un efficace presidio. 📣 Da funzione di mera compliance a pilastro della creazione di valore: il Tax Risk Assessment “certifica” e consolida la governance, la trasparenza e la reputazione dell’impresa. 🔜 Nel nuovo paradigma della cooperative compliance (e non solo), il controllo del rischio fiscale diventa il cuore pulsante del 𝐓𝐚𝐱 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐰𝐨𝐫𝐤 e un vantaggio competitivo per le organizzazioni più evolute. Patrizio De Matteisne parla nel nuovo numero della rivista 𝙇𝙖 𝙂𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙤𝙧𝙙𝙞𝙣𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚 (05/2025) pubblicata daEutekne. hashtag#TognoloTaxFirmhashtag#Taxhashtag#TCFhashtag#TaxCompliancehashtag#GovernanceFiscalehashtag#RiskManagementhashtag#Euteknehashtag#TaxControlFrameworkhashtag#STT
Questi sono i post principali degli ultimi 30 giorni. Alcuni post non sono disponibili per la promozione, ad esempio sondaggi e offerte di lavoro. Per saperne di più
L’invio di ogni invito richiede 1 credito. Quando il tuo invito sarà accettato, il credito verrà restituito. Le pagine ricevono ogni mese
dei crediti di invito condivisi tra tutti gli amministratori. I crediti non utilizzati andranno persi.
Nota: questi risultati sono una stima e non indicano un rendimento garantito della campagna.Per saperne di più
Commenta
Diffondi il post
Nota: questi risultati sono una stima e non indicano un rendimento garantito della campagna.Per saperne di più
Commenta
Diffondi il post
Nota: questi risultati sono una stima e non indicano un rendimento garantito della campagna.Per saperne di più
Commenta
Diffondi il post
Nota: questi risultati sono una stima e non indicano un rendimento garantito della campagna.Per saperne di più
Commenta
Diffondi il post
Nota: questi risultati sono una stima e non indicano un rendimento garantito della campagna.Per saperne di più
Commenta
Diffondi il post
Nota: questi risultati sono una stima e non indicano un rendimento garantito della campagna.Per saperne di più
Commenta
Diffondi il post
Nota: questi risultati sono una stima e non indicano un rendimento garantito della campagna.Per saperne di più
Commenta
Diffondi il post
Nota: questi risultati sono una stima e non indicano un rendimento garantito della campagna.Per saperne di più
Commenta
Diffondi il post
La promozione è disponibile solo per gli annunci con una sola immagine e gli annunci video, evento e documento.Per saperne di più
Commenta
Diffondi il post
Nota: questi risultati sono una stima e non indicano un rendimento garantito della campagna.Per saperne di più
Commenta
Diffondi il post
Nota: questi risultati sono una stima e non indicano un rendimento garantito della campagna.Per saperne di più
Commenta
Diffondi il post
Nota: questi risultati sono una stima e non indicano un rendimento garantito della campagna.Per saperne di più
Commenta
Diffondi il post
Nota: questi risultati sono una stima e non indicano un rendimento garantito della campagna.Per saperne di più
Commenta
Diffondi il post
Nota: questi risultati sono una stima e non indicano un rendimento garantito della campagna.Per saperne di più
Commenta
Diffondi il post
Nota: questi risultati sono una stima e non indicano un rendimento garantito della campagna.Per saperne di più
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi la 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗻. 𝟲/𝗘: documento che offre un inquadramento sistematico del regime e chiarisce alcuni dei principali dubbi interpretativi e applicativi in materia di adempimento collaborativo.
Il documento è diviso in una parte generale ed una speciale.
Tra i temi affrontati -> 𝗻𝗼𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗧𝗮𝘅 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗙𝗿𝗮𝗺𝗲𝘄𝗼𝗿𝗸, 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲, 𝗿𝘂𝗼𝗹𝗼 𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗮𝘅 𝗥𝗶𝘀𝗸 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿, 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗲𝗱 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗮𝗹𝗶.
hashtag#CooperativeCompliance hashtag#TaxControlFramework hashtag#TaxGovernance hashtag#TCF hashtag#STT hashtag#TognoloTaxFirm