Cooperative compliance, competenza ampia

L’articolo pubblicato da Italia Oggi l’ 11 luglio 2017, a cura del Dott. Francesco Spurio, analizza il punto 8 del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, relativo al regime di adempimento collaborativo.

Per le materie di cui all’art. 31 ter del d.p.r 600/73 (es. metodi calcolo dei prezzi di trasferimento, attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione) il contribuente ha due possibilità: rivolgersi all’Ufficio «Cooperative compliance» della Direzione centrale accertamento o presentare istanza di accordo preventivo.

Le differenze: la sottoscrizione di un accordo preventivo vincola le parti per l’esercizio di stipula ed i quattro successivi. L’accordo raggiunto in Cooperative compliance, invece, resta valido per il futuro, salvo mutamenti rilevanti in fatto o in diritto. Alle stesse condizioni, il contribuente ha facoltà di farne retroagire gli effetti a periodi d’imposta precedenti.